disciplina solo i contratti a canone convenzionale
disciplina sia la locazione di immobili urbani ad uso abitativo che immobili ad uso commerciale
disciplina solo la locazione di immobili urbani ad uso abitativo
I contratti di locazione di immobili ad uso commerciali sono disciplinati dalla:
Legge 15 febbraio 1978, n. 25
Legge 27 luglio 1978, n. 392
Legge 25 marzo 2001, n. 392
I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dalla Legge 431/98 possono essere:
solo a canone convenzionale
solo a canone libero
sia a canone libero che a canone convenzionale
Nella locazione di immobili ad uso abitativo, qualora si verifichi la morte del conduttore:
si scioglie il contratto
succedono il coniuge, gli eredi, parenti e affini abitualmente conviventi e il convivente more uxorio
succede il coniuge se ha figli minori
La forma scritta per i contratti di locazione è obbligatoria?
sì, in base alla Legge 431/98
no, possono essere stipulati anche verbalmente
è prevista solo per contratti di durata ultranovennale
Che durata è prevista per il contratto di locazione abitativa a canone libero?
3+2
4+4
2+2
È ammessa la sub locazione nei contratti di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2 Legge 392/78?
sì, basta renderlo noto al locatore
no, se non vi è il consenso del locatore, salvo patto contrario
salvo patto contrario, il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile previa comunicazione al locatore
Il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto di locazione abitativa, ai sensi dell'art. 4 Legge 392/78, indipendentemente dalle previsioni contrattuali?
sì, sempre
solo se ricorrono gravi motivi, dando comunque un preavviso di sei mesi al locatore
solo dando un preavviso di dodici mesi al locatore
Se nell'ambiente locato ad uso attività professionale interviene lo scioglimento del contratto, spetta al professionista conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento?
sì
sì, se l'attività è stabilmente esercitata
no
La locazione di immobili urbani ad uso commerciale prevede in caso di mancato rinnovo del contratto da parte del locatore:
una indennità di avviamento pari a 10 mensilità sia nel caso di attività di commercio che nel caso di attività turistiche
una indennità di avviamento pari a 18 mensilità a favore del conduttore nel caso di attività di commercio e di 21 mensilità nel caso di attività turistiche e ricettive
un risarcimento stabilito dal Giudice secondo equità