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Diritto tributario

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Diritto tributario
L'IVA è un'imposta:
  • generale, reale e progressiva;
  • speciale, reale e proporzionale;
  • generale, reale e proporzionale.
Il valore aggiunto è la differenza fra:
  • l'output e il valore dei salari corrisposti e dei macchinari impiegati per la produzione
  • il valore dell'azienda alla fine del processo produttivo e all'inizio;
  • il valore dei prodotti e il costo dei materiali e degli approvvigionamenti usati nella produzione.
Sono considerati cessioni di beni ai fini IVA gli atti a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà oppure costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento:
  • su beni mobili;
  • su beni di ogni genere;
  • su beni di consumo.
Sono considerati prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti:
  • dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di dare;
  • dai tipi di contratto ad esecuzione immediata e in genere da obbligazioni di dare e non dare;
  • dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di fare e non fare.
I soggetti che cedono beni o prestano servizi nell'esercizio di un'impresa o di arti o professioni sono contribuenti:
  • di diritto, ma non di fatto;
  • di fatto, ma non di diritto,
  • di diritto e di fatto.
Le aliquote dell'IVA sono differenziate in base:
  • alle condizioni personali o professionali del contribuente di diritto;
  • alle categorie di beni e servizi definite in base a caratteristiche economiche e sociali;
  • al valore del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
L'effettiva realizzazione delle libertà di circolazione protette dai Trattati europei richiede:
  • il conglobamento delle aliquote IVA in un'unica percentuale;
  • l'abbassamento delle aliquote dei tributi al livello più basso in vigore nei paesi dell'Unione;
  • l'omogeneizzazione dei trattamenti fiscali nei vari stati aderenti all'Unione.
L'espressione "imposte sulla cifra d'affari" corrisponde, nel sistema fiscale italiano, ai tributi:
  • applicati al valore delle vendite compiute nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
  • che colpiscono il valore degli utili realizzati nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
  • dovuti in base al numero delle operazioni compiute e del lavoro impiegato nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione.
L'imposta di registro è un tributo:
  • generale, reale, progressivo;
  • speciale, personale, proporzionale e a quote fisse;
  • generale, reale, proporzionale e a quote fisse.
Gli atti sono soggetti a registrazione in termine fisso quando:
  • devono essere presentati entro un certo termine dalla data dell'atto;
  • devono essere depositati presso gli uffici giudiziari o presso amministrazioni pubbliche o i rispettivi organi di controllo;
  • per le modalità con cui si formano o le finalità che si pongono, interviene necessariamente un pubblico ufficiale che ha l'obbligo di procedere alla registrazione.
Correggi
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