Sono considerati prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti:
dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di dare;
dai tipi di contratto ad esecuzione immediata e in genere da obbligazioni di dare e non dare;
dai tipi di contratto elencati dalla legge e in genere da obbligazioni di fare e non fare.
I soggetti che cedono beni o prestano servizi nell'esercizio di un'impresa o di arti o professioni sono contribuenti:
di diritto, ma non di fatto;
di fatto, ma non di diritto,
di diritto e di fatto.
Le aliquote dell'iva sono differenziate in base:
alle condizioni personali o professionali del contribuente di diritto;
alle categorie di beni e servizi definite in base a caratteristiche economiche e sociali;
al valore del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
L'espressione "imposte sulla cifra d'affari" corrisponde, nel sistema fiscale italiano, ai tributi:
applicati al valore delle vendite compiute nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
che colpiscono il valore degli utili realizzati nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
dovuti in base al numero delle operazioni compiute e del lavoro impiegato nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione.
L'imposta di registro è un tributo:
generale, reale, progressivo;
speciale, personale, proporzionale e a quote fisse;
generale, reale, proporzionale e a quote fisse.
Gli atti sono soggetti a registrazione in termine fisso quando:
devono essere presentati entro un certo termine dalla data dell'atto;
devono essere depositati presso gli uffici giudiziari o presso amministrazioni pubbliche o i rispettivi organi di controllo;
per le modalità con cui si formano o le finalità che si pongono, interviene necessariamente un pubblico ufficiale che ha l'obbligo di procedere alla registrazione.
La base imponibile dell'imposta di registro è costituita:
dal prezzo concordato dalle parti per i beni o le prestazioni oggetto del contratto;
dal reddito percepito tramite il possesso dei beni oggetto dell'atto;
dal corrispettivo della prestazione prevista dall'atto o dell'oggetto del contratto.
La base imponibile dell'imposta di bollo è costituita:
dalla natura dei beni o dei servizi oggetto dell'atto;
dal reddito ricavato dalla cessione o dalla prestazione;
dal valore dell'atto, dalla sua natura o dalla sua estensione fisica.
Le accise sono imposte:
generali, reali, progressive;
speciali, reali, proporzionali e a quote fisse;
speciali, personali e progressive.
Il reddito netto è dato:
dal totale delle retribuzioni percepite da un soggetto
dalla differenza fra i redditi incassati e i costi sostenuti