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Il fallimento e le altre procedure concorsuali

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Il fallimento e le altre procedure concorsuali
Il concordato fallimentare segue:
  • il concordato preventivo.
  • la liquidazione aziendale.
  • il fallimento e lo chiude.
In caso di fallimento di una società di capitali:
  • fallisce solo la società, essendo una persona giuridica.
  • fallisce anche l'amministratore.
  • falliscono anche i soci di maggioranza.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
  • il comitato dei giudici.
  • il giudice tutelare.
  • il giudice delegato.
La revocatoria fallimentare:
  • è l'azione legale a favore dei creditori esercitata dal curatore per far revocare atti e transazioni avvenuti nei 6 mesi o nell'anno antecedenti al fallimento.
  • è l'azione che esercita il giudice delegato.
  • è l'azione per recuperare crediti successivi al fallimento.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
  • avviene con il concorso del T.A.R..
  • avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
  • avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
Lo stato di insolvenza:
  • è lo stato in cui si trova un imprenditore inadempiente momentaneamente.
  • è l'impossibilità assoluta, da parte dell'imprenditore commerciale, di far fronte ai propri impegni di pagamento.
  • è lo stato in cui si trova l'obbligato che non paga il debito nel termine previsto.
L'azione "muciana":
  • è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
  • è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
  • è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
Se fallisce una s.a.s.:
  • falliscono solo i soci accomandanti.
  • fallisce solo l'amministratore.
  • falliscono tutti i soci accomandatari.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
  • un privilegio speciale.
  • un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
  • un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
  • in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.
  • secondo un piano di riparto progressivo.
  • secondo il principio della competenza economica.
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