fallisce solo la società, essendo una persona giuridica.
fallisce anche l'amministratore.
falliscono anche i soci di maggioranza.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
il comitato dei giudici.
il giudice tutelare.
il giudice delegato.
La revocatoria fallimentare:
è l'azione legale a favore dei creditori esercitata dal curatore per far revocare atti e transazioni avvenuti nei 6 mesi o nell'anno antecedenti al fallimento.
è l'azione che esercita il giudice delegato.
è l'azione per recuperare crediti successivi al fallimento.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
avviene con il concorso del T.A.R..
avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
Lo stato di insolvenza:
è lo stato in cui si trova un imprenditore inadempiente momentaneamente.
è l'impossibilità assoluta, da parte dell'imprenditore commerciale, di far fronte ai propri impegni di pagamento.
è lo stato in cui si trova l'obbligato che non paga il debito nel termine previsto.
L'azione "muciana":
è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
Se fallisce una s.a.s.:
falliscono solo i soci accomandanti.
fallisce solo l'amministratore.
falliscono tutti i soci accomandatari.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
un privilegio speciale.
un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.