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Il fallimento e le altre procedure concorsuali

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Il fallimento e le altre procedure concorsuali
L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, in cui è previsto un piano di ristrutturazione, si applica:
  • se l'azienda occupa almeno 300 dipendenti da un mese.
  • se l'azienda occupa almeno 150 dipendenti da un anno.
  • se l'azienda occupa almeno 200 dipendenti da almeno un anno.
Lo stato di insolvenza:
  • è lo stato in cui si trova un imprenditore inadempiente momentaneamente.
  • è l'impossibilità assoluta, da parte dell'imprenditore commerciale, di far fronte ai propri impegni di pagamento.
  • è lo stato in cui si trova l'obbligato che non paga il debito nel termine previsto.
L'azione "muciana":
  • è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
  • è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
  • è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
Le procedure concorsuali prevedono:
  • il concorso di più creditori che agiscono nell'interesse comune nei confronti di un imprenditore insolvente.
  • il recupero dei crediti di società finanziarie.
  • la costituzione di società per il recupero dei crediti.
Il Pubblico registro dei falliti:
  • è un normale adempimento burocratico, e solo in alcuni casi può essere dannoso.
  • esiste ed è riferito alla sfera personale del fallito.
  • è stato abrogato con la riforma del 2006.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
  • avviene con il concorso del T.A.R..
  • avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
  • avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
In caso di fallimento di una società di capitali:
  • fallisce solo la società, essendo una persona giuridica.
  • fallisce anche l'amministratore.
  • falliscono anche i soci di maggioranza.
Se fallisce una s.a.s.:
  • falliscono solo i soci accomandanti.
  • fallisce solo l'amministratore.
  • falliscono tutti i soci accomandatari.
La revocatoria fallimentare:
  • è l'azione legale a favore dei creditori esercitata dal curatore per far revocare atti e transazioni avvenuti nei 6 mesi o nell'anno antecedenti al fallimento.
  • è l'azione che esercita il giudice delegato.
  • è l'azione per recuperare crediti successivi al fallimento.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
  • in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.
  • secondo un piano di riparto progressivo.
  • secondo il principio della competenza economica.
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