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Il fallimento e le altre procedure concorsuali

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Il fallimento e le altre procedure concorsuali
Se fallisce una s.n.c.:
  • l'amministratore viene iscritto nel pubblico registro dei falliti.
  • falliscono tutti i soci.
  • il socio di maggioranza perde la capacità processuale.
Il concordato preventivo:
  • prevede un accordo tra i creditori e il debitore se quest'ultimo riesce a garantire almeno il 20% dei crediti chirografari e la totalità di quelli privilegiati (salvo eccezioni).
  • è un accordo che mira a soddisfare i creditori almeno nella misura del 20%.
  • è un accordo che mira a soddisfare i creditori nella misura del 30%.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
  • un privilegio speciale.
  • un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
  • un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.
L'azione "muciana":
  • è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
  • è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
  • è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
  • il comitato dei giudici.
  • il giudice tutelare.
  • il giudice delegato.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
  • in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.
  • secondo un piano di riparto progressivo.
  • secondo il principio della competenza economica.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
  • avviene con il concorso del T.A.R..
  • avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
  • avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, in cui è previsto un piano di ristrutturazione, si applica:
  • se l'azienda occupa almeno 300 dipendenti da un mese.
  • se l'azienda occupa almeno 150 dipendenti da un anno.
  • se l'azienda occupa almeno 200 dipendenti da almeno un anno.
Il fallimento viene dichiarato:
  • dal Tribunale Civile del luogo dove ha sede l'impresa.
  • dal giudice fallimentare.
  • dal tribunale del luogo di residenza dell'amministratore.
Se fallisce una s.a.s.:
  • falliscono solo i soci accomandanti.
  • fallisce solo l'amministratore.
  • falliscono tutti i soci accomandatari.
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