l'amministratore viene iscritto nel pubblico registro dei falliti.
falliscono tutti i soci.
il socio di maggioranza perde la capacità processuale.
Il concordato preventivo:
prevede un accordo tra i creditori e il debitore se quest'ultimo riesce a garantire almeno il 20% dei crediti chirografari e la totalità di quelli privilegiati (salvo eccezioni).
è un accordo che mira a soddisfare i creditori almeno nella misura del 20%.
è un accordo che mira a soddisfare i creditori nella misura del 30%.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
un privilegio speciale.
un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.
L'azione "muciana":
è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
il comitato dei giudici.
il giudice tutelare.
il giudice delegato.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.
secondo un piano di riparto progressivo.
secondo il principio della competenza economica.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
avviene con il concorso del T.A.R..
avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, in cui è previsto un piano di ristrutturazione, si applica:
se l'azienda occupa almeno 300 dipendenti da un mese.
se l'azienda occupa almeno 150 dipendenti da un anno.
se l'azienda occupa almeno 200 dipendenti da almeno un anno.
Il fallimento viene dichiarato:
dal Tribunale Civile del luogo dove ha sede l'impresa.
dal giudice fallimentare.
dal tribunale del luogo di residenza dell'amministratore.