Nel caso l'assemblea non provveda a nominare l'amministratore di un condominio, qualora sia obbligatorio:
la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario
l'amministrazione viene attuata da un comitato di condomini
l'amministrazione è attuata dal condomino o dai condomini con la metà più una delle quote
l'assemblea sostituisce l'amministratore
In caso di vendita con patto di riscatto di una cosa indivisa:
Il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore
Il venditore decade la diritto di riscatto
Il compratore della quota con patto di riscatto ha prelazione nell'acquisto della cosa
Il venditore con patto di riscatto ha prelazione nell'acquisto della quota
Qual è lo scopo del regolamento di condominio?
disciplina la vita condominiale, attraverso norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l'attività dell'amministrazione e quella dell'assemblea condominiale
disciplina la vita condominiale, l'attività dell'amministrazione e quella dell'assemblea condominiale
disciplina la vita condominiale, l'attività dell'amministrazione e della tutela e del decoro dell'edificio
sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l'attività dell'amministratore i criteri per la partecipazione alle spese condominiali
Le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai vengono ripartite tra i condomini:
in base all'art. 1123 c.c.
in base all'art. 1124 c.c.
in base all'art. 1125 c.c.
in base all'art. 1126 c.c.
Il proprietario dell'ultimo piano, potendo esercitare il diritto di sopraelevazione di due piani, quale indennità dovrà corrispondere agli altri condomini se ognuno è proprietario dell'intero piano:
Pari al valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani compresi quelli di sopraelevazione.
Pari al valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani del fabbricato, esclusi quelli di sopraelevazione, meno l'importo delle quote a lui spettanti sull'area.
Pari al valore finale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani preesistenti del fabbricato, meno l'importo della quota a lui spettante.
Pari al valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani del fabbricato non sopraelevato più due, meno l'importo della quota a lui spettante.
In un condominio i millesimi di proprietà particolare e di uso sono quelli che:
Si riferiscono a tutti i condomini.
Si riferiscono alle parti comuni ad uso esclusivo di alcune unità immobiliari.
Si riferiscono a impianti o servizi usati dai condomini in proporzione ai millesimi di proprietà generale
Si riferiscono a impianti o servizi usati dai condomini in modo proporzionale ai millesimi di proprietà generale
Per l'installazione di un ascensore in un condominio la spesa relativa è posta a carico:
delle unità immobiliari che traggono un beneficio diretto dall'uso dell'ascensore
di tutte le unità immobiliari costituenti il condominio secondo una particolare modalità di calcolo che combina i millesimi di proprietà ed i millesimi di altezza
Per metà degli inquilini e per metà dei proprietari delle unità immobiliari
Per un terzo degli inquilini e due terzi dei proprietari
La convocazione dell'assemblea deve:
essere notificata a tutti i condomini almeno 7 giorni prima della data di convocazione
essere notificata a tutti i condomini almeno 30 giorni prima della data di convocazione
essere notificata a tutti i condomini almeno 5 giorni prima della data di convocazione
essere notificata a tutti i condomini 2-3 mesi prima della data di convocazione
Le parti comuni di un edificio potrebbero essere soggette a divisione?
No mai
Sì, ma solo con il consenso dell'amministratore
Sì, liberamente
No, salvo che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa da parte di ciascun condominio
Le deliberazioni prese dall'assemblea se non contrarie alla legge o al regolamento di condominio sono obbligatorie per i condòmini:
sempre
mai
solo se i condomini hanno avuto la possibilità di partecipare alle decisioni dell'assemblea