Il diritto di proprietà è detto “esclusivo” perché:
non si prescrive mai
può essere esercitato o meno
può contrarsi o espandersi in relazione all'esistenza dei diritti reali di godimento su cosa altrui
riserva al solo proprietario la possibilità di usare e godere del bene
L'usufrutto non si estingue per:
prescrizione per non uso ventennale
riunione dell'usufrutto e della proprietà della stessa persona
abuso che l'usufrutto faccia del suo diritto
perimento della cosa per dolo o colpa di terzi
Le servitù si possono estinguere per non uso?
sì, con prescrizione estintiva ventennale
sì, con prescrizione estintiva decennale
solo le servitù affermative
solo per servitù negative
Una servitù si può usucapire solo se il possesso è:
completo;
assoluto;
apparente;
di buona fede.
Il possesso è clandestino quando:
non se ne conosce l'origine
è esercitato per periodi irregolari
è esercitato da persona diversa dal titolare del diritto
non è esercitato pubblicamente
Il titolare di un diritto di abitazione di un appartamento:
può cederlo in locazione a terzi
può trasformarlo in ufficio
può cedere il diritto ad altri
può abitarvi con la propria famiglia
Sono azioni a difesa del possesso:
rivendicazione, negatoria, confessoria
reintegrazione, manutenzione
petitorie
negatorie e confessorie
L'usufrutto "successivo" vietato dalla legge è:
la costituzione di usufrutto, con disposizione "mortis causa", a favore di più soggetti per tutta la loro vita, ma uno dopo l'altro, secondo l'ordine fissato dal testatore
la possibilità che l'usufruttuario diventi successivamente proprietario
la possibilità che il proprietario diventi successivamente usufruttuario
la possibilità di cedere l'usufrutto ad altri
Il possesso, palese,pacifico e continuato nel tempo consente l'acquisto della proprietà per usucapione:
solo se è stato di buona fede;
se è almeno iniziato in buona fede;
se è almeno proseguito in buona fede;
anche se è iniziato in mala fede.
L'azione di reintegrazione ha lo scopo di:
far cessare le turbative che minacciano il possessore
ottenere la restituzione della cosa da parte dell'illegittimo possessore
far accertare la non esistenza di diritti altrui sulla cosa in proprio possesso