Trascrizione registro immobiliare, ipoteca e credito fondiario
l'iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri:
non è necessaria, in quanto produce una "pubblicità notizia"
può essere effettuata successivamente alla costituzione dell'ipoteca
è elemento essenziale per l'insorgere dell'ipoteca
Quali beni possono essere ipotecati?
solo i beni immobili
i beni mobili registrati, i diritti reali immobiliari e gli immobili
tutti i beni mobili
solo i beni che possono essere soggetti a pegno
A chi si rivolgono le operazioni di credito fondiario?
solo ai privati
solo a enti e imprese
a enti, imprese e privati
solo a imprese
Una persona non proprietaria di immobili può contrarre un mutuo fondiario?
sì, se il compratore non risulta proprietario di alcun immobile
sì, se il venditore si costituisce terzo datore di ipoteca
no, in nessun caso
si, se la durata del mutuo è di almeno 10 anni
Quali sono le possibilità offerte dal credito fondiario?
solo mutui garantiti da ipoteca su immobili di civile abitazione sino al 90% del valore dell'immobile stesso
mutui garantiti da ipoteca su fabbricati esistenti ed in costruzione
mutui garantiti da ipoteca su qualsiasi fabbricato, anche se fatiscente, sino al 50% del valore
tra più ipoteche sullo stesso bene, quale prevale?
quella che fa riferimento a più cause del credito
a quella iscritta per prima
quella col valore più elevato
quella conseguente al debito insorto per primo
La registrazione del contratto di locazione:
è obbligatoria in ogni caso
è obbligatoria per i contratti con canone superiore a euro 400,00 al mese
è obbligatoria per i contratti convenzionati
è obbligatoria solo per periodi di locazione superiori a 3 anni
l'efficacia "costitutiva" è tipica di quale formalità?
dell'iscrizione ipotecaria
della voltura catastale
della trascrizione di compravendita immobiliare
Un mutuo fondiario può essere concesso anche con ipoteca di secondo grado?
no, in nessun caso
sì, solo se il finanziamento riguarda le strutture agricole aziendali ed interaziendali e l'acquisto di fondi rustici
sì, nel rispetto delle norme della banca d'Italia
sì, purché il richiedenti si accolli tutte le spese di istruttoria della pratica
Se si acquista un immobile, oltre all'onere di curare la trascrizione dell'atto di acquisto, si ha anche l'onere di accertare se eventuali precedenti atti di trasferimento del bene siano stati trascritti?
sì, sempre
no, se il contratto è stato stipulato con atto pubblico posso comunque opporlo a terzi
no, la trascrizione dell'ultimo atto di acquisto sana le mancate trascrizioni degli atti precedenti