Dichiarato il fallimento di una impresa commerciale, gli atti di liberalità e il pagamento di debiti, non ancora scaduti, compiuti dall'imprenditore si presumono:
Inefficaci in modo assoluto
Affetti da nullità
Sono solo annullabili a richiesta del curatore
I piccoli commercianti, gli imprenditori agricoli e gli artigiani:
Non sono mai soggetti al fallimento
Sono soggetti al fallimento
Possono fallire solo in casi particolari
Le cause di scioglimento della società comportano:
L'estinzione immediata ed automatica della società
La messa in liquidazione della società
Il blocco di tutte le attività della società
L'insolvenza commerciale e l'insolvenza civile sono:
Situazioni giuridiche ben distinte
Fra loro coincidenti
L'insolvenza commerciale è presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento
Il bilancio consolidato:
È la sintesi dei bilanci di più esercizi
è il bilancio che indica voci sintetiche
è il bilancio riguardante un gruppo di società
Sono collaboratori subordinati dell'imprenditore:
Solo quadri, impiegati e operai
Solo institori e operai
Institori, dirigenti, quadri e operai
Il presupposto soggettivo del fallimento è costituito:
Dallo stato di insolvenza
Dalla concorsualità della procedura
Dalla qualità di imprenditore commerciale del fallito
Gli amministratori di una s.p.a., In caso di inosservanza dei loro obblighi istituzionali, rispondono nei confronti dei soci e dei terzi:
Solo civilmente per danni
Solo penalmente se il fatto configura un reato
Sia civilmente che penalmente per i fatti dolosi che configurano reati
Nella società in accomandita per azioni gli accomandatari sono:
Amministratori di diritto
Amministratori di nomina assembleare
Formano un consiglio di amministrazione
Il divieto di non concorrenza nelle società in nome collettivo:
Non sussiste per nessun socio
Può essere eliminato da accordo espresso tra i soci