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Condominio

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Condominio
Nel condominio i millesimi di proprietà generale servono per:
  • Conoscere il numero dei condòmini
  • La ripartizione delle spese di ascensore
  • La ripartizione delle spese indipendenti dall'uso
Per quale grandezza vanno moltiplicati i coefficienti di merito nella determinazione dei millesimi condominiali?
  • La superficie virtuale
  • Il reddito catastale
  • La superficie reale
Cosa intendiamo per regolamento condominiale?
  • Norme che regolano la convivenza tra i condomini e l'uso degli spazi condominiali
  • Norme che stabiliscono l'uso delle proprietà esclusive
  • Norme che regolano i rapporti tra i condomini e l'amministratore
Per la modifica dei millesimi di condominio occorre (art. 1136 C.c.):
  • Una maggioranza qualificata
  • L'unanimità
  • Una maggioranza per le innovazioni
La tabella millesimale viene compilata in base:
  • Al numero dei residenti del condominio
  • Al reddito catastale delle unità immobiliari
  • Alla superficie o al volume di ciascuna unità immobiliare
Generalmente il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale:
  • Alla superficie dell'unità immobiliare che gli appartiene
  • Alla rendita catastale dell'unità immobiliare che gli appartiene
  • Al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene
Il proprietario del piano terra di un condominio partecipa alle spese di sostituzione dell'ascensore?
  • No
  • Partecipa in proporzione ai suoi millesimi di proprietà
  • Partecipa con una quota uguale a quella di tutti gli altri
La revisione dell'art. 1124 Del c.c. (In base alla l. 220/2012) Fissa i criteri di ripartizione delle spese relative a:
  • Scale
  • Ascensore
  • Scale e ascensore
Nel calcolo delle superfici virtuali i coefficienti sono:
  • Sommati fra loro e moltiplicati per la superficie reale
  • Sommati o sottratti alla superficie calpestabile
  • Moltiplicati per la superficie calpestabile
I massimali della polizza di assicurazione dell'amministratore possono essere:
  • Superiori all'importo dell'ultimo bilancio consuntivo
  • Inferiori all'importo dell'ultimo bilancio consuntivo, purché congrui
  • Superiore all'importo dell'ultimo bilancio preventivo
Correggi
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