Gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio in comunione possono essere compiuti:
da entrambi i coniugi congiuntamente
solo con l'autorizzazione del giudice al loro compimento
da ciascuno dei coniugi disgiuntamente
Da chi può essere costituito il fondo patrimoniale?
solo dai coniugi congiuntamente
solo dai coniugi anche disgiuntamente
da uno dei coniugi, da entrambi o anche da un terzo
La comunione legale dei beni si scioglie, tra l'altro, per:
vendita di un bene compreso nella comunione
sentenza di divorzio
presentazione del ricorso per separazione legale
Il fallimento di uno dei coniugi comporta necessariamente lo scioglimento della comunione legale dei beni?
sì, ma solo se il fallimento è stato pronunciato entro 5 anni dalla celebrazione del matrimonio
sì
no, salvo che all'atto della dichiarazione di fallimento il Tribunale non dichiari anche lo scioglimento della comunione
Che cos'è la convenzione matrimoniale?
è un negozio giuridico con il quale i coniugi possono derogare al regime legale di comunione
è un negozio giuridico con il quale i coniugi si impegnano a non modificare il loro regime patrimoniale della famiglia
è un negozio giuridico con il quale i coniugi stabiliscono la destinazione della loro eredità nel caso di premorienza di uno dei due
I beni acquistati insieme o separatamente durante il matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale:
sono tutti oggetto della comunione legale dei beni;
costituiscono oggetto della comunione legale dei beni ad eccezione dei beni qualificabili come personali
sono beni personali del coniuge acquirente;
Qual è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione:
la comunione legale;
la data;
la separazione dei beni;
I coniugi in comunione legale, disgiuntamente l'uno dall'altro, possono:
stipulare contratti di vendita di beni immobili facenti parte della comunione
compiere atti di conservazione dei beni della comunione
stipulare contratti di concessione o di acquisto di diritti personali di godimento
Qual è la disciplina della aziende gestite e costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio in regime di comunione legale?
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne gli investimenti e gli utili degli ultimi due anni, se superano i 10.000 euro
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo le spese ammortizzate e gli incrementi degli ultimi 3 anni
Costituiscono oggetto della comunione legale:
gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio con esclusione di quelli riguardanti beni personali
i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
i beni ottenuti da uno dei coniugi a titolo di risarcimento del danno