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Le successioni per causa di morte e le donazioni

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Le successioni per causa di morte e le donazioni
Si può fare la donazione di beni futuri?
  • sì.
  • no, sarebbe nulla.
  • solo se i beni vengono ad esistenza entro 1 anno.
Se l'accettazione avviene con il beneficio d'inventario:
  • l'erede non risponderà delle obbligazioni trasmessagli, ma gestirà al meglio solo le attività del patrimonio ereditato.
  • l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore di euro 10.000.000.
  • l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
Si ha successione a titolo universale quando:
  • l'erede succede indistintamente nell'universalità o in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
  • il legatario succede in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
  • almeno due o più eredi in una quota di beni appartenuti in precedenza al de cuius.
È prevista l'accettazione del chiamato all'eredità?
  • sì, e può essere sia espressa che tacita.
  • no, è prevista solo la rinuncia.
  • no, è sottintesa.
La donazione:
  • è un contratto reale.
  • è un atto di liberalità bilaterale.
  • è un contratto a titolo gratuito.
Il donante può revocare la donazione:
  • per sopravvenienza di figli del donatario.
  • per incapacità del donatario.
  • per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.
L'azione di riduzione è proposta:
  • dai legittimari se intendono rinunciare all'eredità.
  • dai legatari quando non accettano il legato.
  • dagli eredi con lo scopo di recuperare quanto spettava loro in base alla quota di legittima che il testatore non ha rispettato nelle sue disposizioni.
L'azione di restituzione:
  • è la conseguenza reale dell'azione di riduzione.
  • si ha con la rinuncia scritta al legato.
  • si ha con la rinuncia di un erede legittimo alla quota a lui spettante.
Per la donazione di beni immobili occorre:
  • la scrittura privata e la presenza di testimoni.
  • l'atto pubblico e la presenza di testimoni.
  • solo l'atto pubblico.
La Collazione si ha quando:
  • gli eredi legittimi conferiscono nella massa attiva del patrimonio ereditato tutti i beni eventualmente ricevuti in donazione dal de cuius quando era ancora in vita, per dividerli con gli altri eredi in base alle loro rispettive quote.
  • i legatari sono costretti a restituire quanto ricevuto dal de cuius.
  • terze persone restituiscono quanto ricevuto dal de cuius quando era ancora in vita.
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