gli eredi legittimi conferiscono nella massa attiva del patrimonio ereditato tutti i beni eventualmente ricevuti in donazione dal de cuius quando era ancora in vita, per dividerli con gli altri eredi in base alle loro rispettive quote.
i legatari sono costretti a restituire quanto ricevuto dal de cuius.
terze persone restituiscono quanto ricevuto dal de cuius quando era ancora in vita.
Il testamento olografo:
è quello ricevuto dall'ufficiale giudiziario.
è quello sottoscritto, datato e redatto dal testatore.
è quello ricevuto dal notaio.
L'azione di restituzione:
è la conseguenza reale dell'azione di riduzione.
si ha con la rinuncia scritta al legato.
si ha con la rinuncia di un erede legittimo alla quota a lui spettante.
Se l'accettazione avviene con il beneficio d'inventario:
l'erede non risponderà delle obbligazioni trasmessagli, ma gestirà al meglio solo le attività del patrimonio ereditato.
l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore di euro 10.000.000.
l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
La donazione:
è un contratto reale.
è un atto di liberalità bilaterale.
è un contratto a titolo gratuito.
È prevista l'accettazione del chiamato all'eredità?
sì, e può essere sia espressa che tacita.
no, è prevista solo la rinuncia.
no, è sottintesa.
Quando non vi sono successibili a chi va l'eredità di un de cuius?
alle ONLUS.
alle associazioni umanitarie.
allo Stato.
Il testamento segreto:
è quello che viene conservato presso la cancelleria del tribunale civile.
è quello ricevuto dai familiari del testatore e conservato da questi.
è quello che prevede la consegna del testamento al notaio, che lo renderà pubblico solo alla morte del testatore.
Si ha successione a titolo universale quando:
l'erede succede indistintamente nell'universalità o in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
il legatario succede in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
almeno due o più eredi in una quota di beni appartenuti in precedenza al de cuius.
Il donante può revocare la donazione:
per sopravvenienza di figli del donatario.
per incapacità del donatario.
per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.