Se l'accettazione avviene con il beneficio d'inventario:
l'erede non risponderà delle obbligazioni trasmessagli, ma gestirà al meglio solo le attività del patrimonio ereditato.
l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore di euro 10.000.000.
l'erede risponderà delle obbligazioni trasmessagli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
Si ha successione a titolo universale quando:
l'erede succede indistintamente nell'universalità o in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
il legatario succede in una quota di beni da solo o con il concorso di altre persone.
almeno due o più eredi in una quota di beni appartenuti in precedenza al de cuius.
È prevista l'accettazione del chiamato all'eredità?
sì, e può essere sia espressa che tacita.
no, è prevista solo la rinuncia.
no, è sottintesa.
La donazione:
è un contratto reale.
è un atto di liberalità bilaterale.
è un contratto a titolo gratuito.
Il donante può revocare la donazione:
per sopravvenienza di figli del donatario.
per incapacità del donatario.
per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.
L'azione di riduzione è proposta:
dai legittimari se intendono rinunciare all'eredità.
dai legatari quando non accettano il legato.
dagli eredi con lo scopo di recuperare quanto spettava loro in base alla quota di legittima che il testatore non ha rispettato nelle sue disposizioni.
L'azione di restituzione:
è la conseguenza reale dell'azione di riduzione.
si ha con la rinuncia scritta al legato.
si ha con la rinuncia di un erede legittimo alla quota a lui spettante.
Per la donazione di beni immobili occorre:
la scrittura privata e la presenza di testimoni.
l'atto pubblico e la presenza di testimoni.
solo l'atto pubblico.
La Collazione si ha quando:
gli eredi legittimi conferiscono nella massa attiva del patrimonio ereditato tutti i beni eventualmente ricevuti in donazione dal de cuius quando era ancora in vita, per dividerli con gli altri eredi in base alle loro rispettive quote.
i legatari sono costretti a restituire quanto ricevuto dal de cuius.
terze persone restituiscono quanto ricevuto dal de cuius quando era ancora in vita.