Le clausole elencate nell'articolo 33 del Codice del Consumo sono, per questo, tutte vessatorie?
Sì, perché si tratta di un elenco esaustivo che il legislatore ha voluto introdurre per ovviare problemi di interpretazione
no, perché sono vessatorie solo fino a prova contraria. La presunzione di vessatorietà derivante dall'inclusione di una clausola nell'elenco non è assoluta e può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e comunque un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.Sono in ogni caso nulle, invece, le clausole che, quand'anche oggetto di trattativa, abbiano per effetto o per oggetto quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del Codice del Consumo. Il riequilibrio può essere perseguito incrementando quantitativamente e qualitativamente gli obblighi contrattuali del mediatore.
la vessatorietà deve essere valutata esclusivamente dal giudice, che avrà riguardo a quanto di solito viene concordato tra agenti immobiliari e consumatori. Quindi, ciò che rileva ai fini della vessatorietà o meno di una clausola, è la prassi consolidata all'interno di un certo mercato.
Che cosa è la vessatorietà di una clausola?
La vessatorietà di una clausola non riguarda l'eventuale sproporzione economica tra prestazione e corrispettivo, bensì lo squilibrio giuridico tra le posizioni contrattuali delle parti.
La vessatorietà di una clausola riguarda esclusivamente l'eventuale sproporzione economica tra prestazione e corrispettivo.
una clausole è vessatoria quando la controparte deve firmarla obbligatoriamente se vuole ottenere quel determinato effetto giuridico
Qual è la forma necessaria per il contratto di mediazione?
Forma scritta contenuta nei moduli o formulari predisposti dall'agente
Forma scritta ad substantiam
Forma libera
Ai sensi dell'art. 1342 c.c., nei contratti conclusi mediante moduli o formulari le clausole aggiunte a margine rispetto a quelle comprese nel modulo:
prevalgono su quelle predisposte in caso di incompatibilità
sono inefficaci salvo ratifica
sono nulle
Il mediatore ha l'obbligo di depositare presso la Camera di Commercio presso la quale è iscritto:
i moduli e i formulari dei quali si avvale per l'esercizio della propria attività;
copia di tutti i contratti di mediazione conclusi nell'anno;
l'elenco generale dei propri clienti;
Con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, le clausole contenute nei formulari, in relazione alle quali sia stata accertata la vessatorietà, sono dichiarate:
Inesistenti
Nulle
Annullabili
Quali devono essere le caratteristiche dei moduli e formulari usati dal mediatore?
I moduli devono essere chiari, facilmente comprensibili, ispirati alla buona fede contrattuale e contenere obbligatoriamente gli estremi di iscrizione a ruolo.
I moduli devono preventivamente essere depositati in Comune. Vige una sanzione per l'agente immobiliare che utilizzi moduli diversi da quelli depositati
I moduli possono essere adottati indipendentemente da qualsiasi formalità e sono sono liberamente modificabili dalle parti anche con aggiunte scritte a mano
La sottoscrizione di una clausola standard, contenuta in un modulo unilateralmente predisposto e prestampato, indica che:
quella clausola è stata oggetto di apposita negoziazione
quella clausola non è stata oggetto di una reale negoziazione
quella clausola è stata inserita per prassi, come tutte quelle contenute nei formulari
In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti la legge prevede all'art. 1341 cod.civ. la regola generale in forza della quale:
tali condizioni vincolano comunque i contraenti, al pari di tutte le altre clausole
tali condizioni vincolano le parti solo se sono sospensive e non se sono risolutive
tali condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Ciò vale quando l'intero testo negoziale sia stato predisposto da parte di uno solo dei contraenti in forza di moduli o formulari
Il "contratto-tipo" è:
lo strumento per la conclusione di rapporti contrattuali mediante il riempimento di spazi lasciati in bianco in un formulario e la sua sottoscrizione
un contratto di massima, che l'agente immobilare predispone, per capire se è sufficiente a regolare i rapporti tra le parti o se necessita di qualche integrazione