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Diritto tributario
Le imposte sulle successioni e donazioni:
sono state del tutto abolite con decorrenza dal 25 ottobre 2001 e mai più inserite nell'ordinamento giuridico
sono state abolite con decorrenza dal 25 ottobre 2001, ma reinserite nell'ordinamento giuridico con decreto legge 262/06, convertito in legge
non sono mai state abolite, ma semplicemente modificate nelle aliquote
Nel caso in cui la successione riguardi beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente:
del 2% e dell'1%
dell'1% e del 2%
del 2% e dello 0,50%
Se il donatario si trova nelle condizioni di potere chiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte ipotecarie e catastali:
si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2% e dell'1%
si applicano, rispettivamente, con le aliquote dell'1% e dello 0,50%
sono dovute nella misura fissa di 168 euro cada una
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