Il contratto di assicurazione può essere stipulato a favore di:
un terzo purché ci sia il suo consenso
un terzo
un terzo, ma è richiesto il suo consenso scritto per la validità dell'atto
Il contratto è concluso ex art.1326 c.c.:
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte
nel momento in cui viene fatta la proposta
nel momento in cui chi ha ricevuto la proposta accetta la medesima
L'art. 1341, 2 c., c.c. dispone che nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le cosiddette clausole vessatorie:
non hanno effetto salvo che siano "evidenziate" e "illustrate" all'altro contraente;
hanno effetto solo se aggiunte in calce al modulo o al formulario;
non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto;
Il contratto preliminare in materia di trasferimenti immobiliari deve essere fatto:
nella forma scelta dai contraenti;
in forma scritta;
in qualsiasi forma;
Se la parte venditrice di un immobile, che si è obbligata in un contratto preliminare, rifiuta di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, la parte acquirente che comunque vuole acquistare l'immobile:
può far stipulare dal notaio il contratto definitivo, anche senza la presenza e il consenso del venditore, esibendo il contratto preliminare;
può ottenere, tramite una domanda giudiziale, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso;
può trascrivere il contratto preliminare presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, il quale costituisce titolo provvisorio per l'acquisto dell'immobile;
Il contratto preliminare:
produce effetti reali;
produce solamente effetti obbligatori;
trasferisce il possesso sui beni oggetto del contratto;
L'errore è causa di annullamento del contratto quando:
è essenziale ma non riconoscibile dall'altro contraente;
è errore di calcolo;
è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente;
Nella vendita di cose immobili il codice civile distingue tra:
vendita a vani e vendita a corpo;
vendita a misura e vendita a vani;
vendita a corpo e vendita a misura;
Le spese di registrazione del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono a carico:
del locatore
50% a carico del locatore e 50% a carico del conduttore
del conduttore
In base alla l. 392/78 la durata contrattuale delle locazioni relative ad immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, tranne che ad attività alberghiera, non può essere inferiore a: