A seguito della dichiarazione di fallimento il fallito perde:
la capacità di intendere e di volere
la disponibilità dei beni
l'esercizio dei diritti politici
Nella snc il fallimento della società comporta:
il fallimento di tutti i soci
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
il fallimento dei soci limitatamente responsabili
Gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento :
sono inefficaci rispetto ai creditori
sono efficaci solo nei confronti dei creditori privilegiati
continuano ad essere pienamente efficaci nei confronti di tutti i creditori
Cosa comporta l'istituto dell'esdebitazione?
la liberazione di imprese individuali e collettive dal pagamento di alcuni debiti residui
l'impegno del fallito di assicurare determinate garanzie ai creditori concorsuali
la liberazione del fallito persona fisica che non abbia pagato integralmente i creditori concorsuali
Qual è la posizione del contraente in bonis nel contratto di compravendita alla luce della nuova disciplina ex art 72 L.F.?
Il contraente in bonis potrà chiedere un termine al curatore per scioglire il contratto
Il contraente in bonis potrà chiedere al giudice delegato di mettere in mora il curatore fissando un termine non maggiore di 60 giorni decorso il quale il contratto si intende sciolto
il contrente in bonis ha solamente diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento
Il tribunale (fallimentare) dichiara il fallimento con:
decreto
sentenza opponibile
decreto penale
La dichiarazione di fallimento è pronunciata:
dal T.A.R.;
dalla Prefettura;
dal Tribunale;
Cosa comporta lo spossessamento dei beni del fallito?
la perdita della proprietà dei beni
il trasferimento del potere di amministrare e disporre agli organi fallimentari
il mantenimento in capo al fallito del potere di amministrare e disporre di tutti i beni sotto la vigilanza del curatore fallimentare
Quale è il presupposto soggettivo del fallimento?
lo stato di insolvenza
la qualità di imprenditore commerciale del fallito